Colf e badanti – Modello UNICO

La retribuzione percepita dal lavoratore domestico è reddito di lavoro subordinato a tutti gli effetti. Purtuttavia le regole per la tassazione differiscono profondamente da quelle ordinariamente applicate a questa tipologia reddituale.

A differenza della generalità dei lavoratori dipendenti del settore privato o pubblico, i collaboratori domestici non hanno, infatti, un datore di lavoro che opera come sostituto di imposta e provvede a trattanere, mensilmente, le ritenute d’acconto sulle retribuzioni erogate e, con il conguaglio di fine anno o di fine rapporto, se precedente, può rendere definitiva la posizione fiscale del lavoratore. Il datore di lavoro domestico non assume, infatti, la veste di sostituto di imposta e questo obbliga colf e badanti a provvedere in proprio all’assolvimento degli obblighi dichiarativi ed al versamento delle imposte che ne derivano.

Trattandosi di reddito di lavoro dipendente, la retribuzione annualmente percepita deve pertanto essere indicata nel quadro RD del modello UNICO, tenendo conto, nel calcolo dell’Irpef delle detrazioni per lavoro dipendente e per carichi di famiglia spettanti. Ovviamente, in presenza delle previste condizioni di esonero la dichiarazione potrebbe non essere dovuta.

Diversamente in caso di erogazione del trattamento di fine rapporto (TFR). Contrariamente a ciò che avviene per i lavoratori del settore privato o pubblico, che non indicano l’importo del TFR in dichiarazione in quanto il dato è acquisisto dal Fisco tramite il modello 770 presentato dal datore di lavoro-sostituto di imposta, i lavoratori domestici sono sempre tenuti a compilare il quadro M del modello UNICO, dedicato ai redditi soggetti a tassazione separata.

Nella sezione XII di questo modello (il riferimento è a Unico 2012) devono essere indicati i redditi erogati da un soggetto che non riveste la qualifica di sostituto di imposta assoggettabili a tassazione separata, quali il trattamento di fine rapporto (TFR) e gli arretrati di lavoro dipendente percepiti da collaboratori domestici, baby-sitter, badanti (contratti di collaborazione domestica).

Quanto alla determinazione del trattamento di fine rapporto imponibile apparae utile segnalare che i Dlgs 47/2000 e 168/2001, hanno previsto una diversa modalità di determinazione per il TFR maturato a partire dal 1 gennaio 2001. Pertanto ai fini del calcolo dell’importo imponibile è necessario distinguere la quota di TFR maturato al 31 dicembre 2000 dalla quota di TFR maturato dal 1 gennaio 2001. Inoltre qualora fossero percepiti più TFR erogati dallo stesso o da diversi datori di lavoro è necessariocompilare distinte sezioni XI, utilizzando più moduli del quadro RM. Oltre che ad essere dichiarato, l’indicazione del TFR percepito o di eventuali anticipazioni comporta il versamento dell’imposta sostitutiva nella misura del 20% a titolo di acconto sulle imposte che saranno liquidate dalle Entrate in base alla dichiarazione ricevuta.

Paolo D’Amico

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