Roma, 6 febbraio 2013
In data 26 gennaio 2013 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dopo un lungo iter parlamentare, la legge 14 gennaio 2013 n. 4 con entrata in vigore da lunedì 10 febbraio 2013 contenente “disposizioni in materia di professioni non organizzate”. Tale normativa riguarda tutti i professionisti in senso lato che svolgono attività che non prevedono l’iscrizione a specifici ordini o collegi. In realtà , la legge è diretta principalmente alle associazioni di soggetti che rientrano nella tipologia di cui sopra e contiene una serie complessa di disposizioni mirate a riconoscere tali associazioni, a disciplinarne il regime di pubblicità, a prevederne i requisiti e le modalità di attestazione e certificazione. La legge contiene tuttavia disposizioni che sono direttamente ed immediatamente applicabili alle persone fisiche che svolgono tali attività professionali, indipendentemente dalla loro appartenenza a dette associazioni. In particolare, la norma di cui all’art. 1, comma 3, della legge impone a ciascun professionista “non organizzato in ordini e collegi” di contraddistinguere la propria attività in ogni documento e rapporto scritto con il cliente con l’espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, alla legge stessa. Il mancato rispetto dell’obbligo costituisce pratica commerciale scorretta ed è sanzionabile ai sensi del titolo III della parte II del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo) che prevede, fra l’altro, pesanti sanzioni pecuniarie nei confronti degli inadempienti. E’ quindi importante che tutti i professionisti e, in linea generale, gli esercenti attività di lavoro autonomo che rientrano nella suindicata tipologia, si adeguino immediatamente alle prescrizioni di detta norma. Pertanto si invitano tutti i professionisti ad inserire nell’intestazione di ogni fattura oltre ai dati anagrafici anche la seguente dicitura “attività professionale di cui alla legge 14/01/2013 n. 4”. L’obiettivo della legge è quello di spingere i professionisti non obbligati all’iscrizione ad albi o collegi ad iscriversi alle associazioni professionali di categoria che si rendono garanti della qualità delle prestazioni a tutela del consumatore. Nell’eventualità dell’iscrizione ad un’associazione professionale di categoria si potrà indicare nell’intestazione della fattura al posto della dicitura sopra riportata il numero di iscrizione ed il nome dell’associazione di categoria di cui fa parte. Ulteriori informazioni e suggerimenti saranno forniti appena usciranno chiarimenti ufficiali sulla questione.
Massimiliano D’Amico
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